LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 25-01-1993
REGIONE BASILICATA

Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo.
Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali
di affezione

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 3
del 29 gennaio 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 La Regione, al fine di realizzare un corretto
rapporto uomo - animale e tutelare la salute pubblica
e l' ambiente, con la presente legge disciplina
la tutela delle condizioni di vita degli animali
di affezione, promuove la protezione degli stessi
e il controllo del randagismo.

 

 

ARTICOLO 2

 I Comuni, singoli o associati, le Province, le
Comunità  Montane, le UUSSLL, in collaborazione
con le Associazioni di volontariato protezionistiche,
sulla base di programmazione regionale,
definiscono ed attuano iniziative per la prevenzione
e la lotta al randagismo di cani e gatti.

 

 

ARTICOLO 3

 E' istituita su tutto il territorio regionale,
presso ogni USL l' anagrafe canina.
  Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo,
di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimo
all' anagrafe entro il secondo mese di età
dell' animale o comunque entro il secondo mese
da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso.
  All' atto dell' iscrizione viene compilata apposita
scheda segnaletica contenente i seguenti dati:
a) caratteristiche dell' animale (età , razza,
sesso, mantello, segno particolare);
  b) generalità  complete ed indirizzo del proprietario
o detentore;
  c) codice assegnato all' animale comprendente
numero della USL, sigla della Provincia, numero
progressivo.
  Copia della scheda segnaletica deve essere
consegnata al proprietario o detentore e deve seguire
il cane nei trasferimenti di proprietà  o detenzione.
  La scheda deve essere utilizzata dal Servizio
Veterinario della USL competente per la registrazione
degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria
eseguito sull' animale.

 

 

ARTICOLO 4

 Il proprietario o detentore di cani è  tenuto a
segnalare alla USL di competenza, entro quindici
giorni, la cessione definitiva o la morte dell' animale
nonchè  eventuali cambiamenti di residenza.

 

 

ARTICOLO 5

 Il cane iscritto all' anagrafe, al compimento
del sesto mese di età , è  contrassegnato da un codice
di riconoscimento impresso mediante tatuaggio
indolore sulla parte interna della coscia destra
o sul padiglione auricolare destro recante la
sigla della Provincia, il numero della USL e numero
progressivo.
  Il tatuaggio è  eseguito gratuitamente presso
le strutture operative territoriali a cura del Servizio
Veterinario della USL competente per territorio.
  Il proprietario o detentore del cane può  avvalersi,
a proprie spese, della prestazione di veterinari
liberi professionisti appositamente autorizzati
dalla UUSSLL.
  L' operazione di tatuaggio è  notificata all' anagrafe
competente dal veterinario che la esegue.

 

 

ARTICOLO 6

 Il Proprietario o detentore di cani deve segnalare
entro tre giorni al Servizio Veterinario della
 USL competente lo smarrimento o la sottrazione
di un cane.

 

 

ARTICOLO 7

 I Comuni provvedono alla cattura, custodia
e ricovero di cani vaganti o randagi avvalendosi,
se necessario, della collaborazione delle Associazioni
di volontariato protezionistiche.
  La cattura deve essere effettuata con sistemi
indolori.

 

 

ARTICOLO 8

 I canili comunali assumono la denominazione
di canili sanitarie e svolgono i seguenti compiti:
a) ricovero e custodia temporanea di cani
vaganti, catturati, ritrovati, per il tempo necessario
alla loro restituzione ai proprietari o al loro
affidamento ad eventuali richiedenti;
  b) pronto soccorso veterinario;
  c) eventuali trattamenti profilattici contro
la rabbia, l' echinococcosi e altre malattie trasmissibili;
  d) isolamento della popolazione canina e felina
mediante la limitazione delle nascite.
  I rifugi per i cani sono strutture di ricovero
che svolgono i seguenti compiti:
a) ricovero e custodia permanente dei cani
provenienti dai canili sanitari;
  b) trattamenti di natura profilattico -
terapeutica dei cani ricoverati;
  c) controllo della popolazione canina e felina
mediante la limitazione delle nascite;
  d) ogni altro intervento che i Servizi Veterinari
delle UUSSLL ritenessero necessario ai
fini della prevenzione del randagismo.

 

 

ARTICOLO 9

 Le strutture di cui all' art. 8 commi 1 e 2, sono
sottoposte al controllo sanitario del Servizio
Veterinario della USL competente per territorio.
  Le UUSSLL in caso di necessità , per la profilassi
e terapia possono avvalersi della collaborazione
di veterinari professionisti convenzionati.

 

 

ARTICOLO 10

 Il controllo della popolazione di cani e gatti
mediante la limitazione delle nascite viene effettuato
gratuitamente presso le strutture operative
territoriali a cura del Servizio Veterinario della
 USL competente per territorio.  Il proprietario o
detentore può  ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori
veterinari autorizzati delle società  cinofile,
della società  protettrici degli animali e di privati.

 

 

ARTICOLO 11

 I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente
trasferiti ai canili sanitari per la
custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria
da parte del Servizio Veterinario della
 USL competente per territorio e ad eventuali interventi
di pronto soccorso.
  I cani regolarmente tatuati vanno restituiti
al proprietario o detentore che è  tenuto al pagamento
delle spese di custodia, mantenimento ed
eventuali cure prestate sulla base di apposite tariffe
determinate dai Comuni, singoli o associati.
  I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio
sono iscritti alla anagrafe e tatuati.

 

 

ARTICOLO 12

 I cani sono tenuti in custodia temporanea nei
canili sanitari per il termine massimo di giorni
30, dopodichè  devono essere trasferiti nei rifugi
per il ricovero permanente.
  Se non reclamati entro il termine di 60 giorni
dalla cattura, i cani possono essere ceduti a privati
che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezionistiche, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l' echinococcosi e
altre malattie trasmissibili.

 

 

ARTICOLO 13

 I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque
ricoverati presso le strutture di cui all' art. 8 commi
1 e 2, non possono essere soppressi nè  destinati
alla sperimentazione.
  I cani possono essere soppresso, in modo
esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari
del Servizio Veterinario della USL competente,
soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di
comprovata pericolosità .

 

 

ARTICOLO 14

 E' vietato a chiunque l' abbandono dei cani
dei gatti e di qualsiasi altro animale comunque
detenuto.
  Sono considerati abbandonati i cani palesemente
incustoditi.
  Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo
degli animali di cui al precedente comma 1, in caso
di sopravvenuta e comprovata impossibilità  di
mantenimento, può  consegnare l' animale alle
strutture di cui all' art. 8.

 

 

ARTICOLO 15

 E' vietato a chiunque di maltrattare i gatti che
vivono in libertà .
  I gatti che vivono in libertà  sono sterilizzati
da parte dell' autorità  sanitaria competente per
territorio e riammessi nel loro gruppo.
  I gatti in libertà  possono essere soppressi ad
opera dei veterinari del Servizio veterinario della
 USL competente soltanto se gravemente ammalati
o incurabili.

 

 

ARTICOLO 16

 La Regione, in collaborazione con i Comuni,
le province, le Comunità  montane, le UUSSLL,
gli Ordini Provinciali dei Veterinari e le Associazioni
per la protezione degli animali promuove ed
incentiva:
a) programmi di informazione, da svolgere
anche in ambito scolastico, al fine di conseguire
un corretto rapporto di rispetto degli animali
e di tutela della loro salute;
  b) corsi di aggiornamento o formazione per
il personale degli Enti Locali e delle UUSSLL
addetti ai servizi di cui alla presente legge nonchè
per le guardie zoofile volontarie che collaborano
con Enti e UUSSLL.

 

 

ARTICOLO 17

 Chiunque possiede o detiene animali di affezione
è  obbligato a provvedere al mantenimento
degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie.
  Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti
per i loro movimenti e di tettoie idonee a
ripararli dalle intemperie.
  La catena di contenimento, se necessario, deve
avere sufficiente lunghezza.

 

 

ARTICOLO 18

 E' vietato detenere, nella propria abitazione
o in altri locali, animali domestici in condizione
tali che possono recare documento all' igiene, alla
salute ed alla quiete delle persone, nonchè  pregiudizio
agli stessi animali.

 

 

ARTICOLO 19

 Il trasporto degli animali di affezione deve essere
effettuato in modo da rispettare le norme
contenute nel DPR 5- 6- 1982 n. 524 e da garantire
agli stessi protezione dalle intemperie e sufficiente
ventilazione.

 

 

ARTICOLO 20

 Le disposizioni di cui alla presente legge non
si applicano nei confronti dei cani delle Forze Armate
e delle Forze di Polizia utilizzati per servizio.

 

 

ARTICOLO 21

 Agli oneri derivanti dall' applicazione della
presente legge provvedono i Comuni, singoli o associati,
e le Comunità  Montane, ciascuno per la
parte di propria competenza, avvalendosi anche
delle associazioni di cui al successivo art. 24.

 

 

ARTICOLO 22

 Le UUSSLL fanno fronte agli oneri di loro
competenza, per l' attuazione della presente legge
con la quota del Fondo Sanitario Nazionale di
parte corrente a destinazione indistinta loro assegnata
dalla Regione.

 

 

ARTICOLO 23

 La gestione delle strutture di cui all' art. 8,
comma 1 e 2, spetta ai Comuni, singolarmente o
in forma associata.
  Alla gestione di tali strutture possono partecipare,
previa formale convenzione, associazioni
e organizzazioni aventi finalità  zoofile.

 

 

ARTICOLO 24

 La Regione concede ai Comuni, singoli o associati,
appositi contributi per il risanamento e
la costruzione di canili comunali nonchè  per la
costruzione di rifugi per cani con le assegnazioni
derivanti dal riparto del fondo istituito con l' artº
8 della legge 14- 8- 1991 n. 281, eventualmente integrate
con fondi regionali disposti annualmente
con leggi di bilancio.
  I criteri e le modalità  di assegnazione dei contributi
saranno stabiliti con atti della Giunta Regionale
sentita la competente Commissione Consiliare.

 

 

ARTICOLO 25

 Il risanamento e la costruzione dei canili comunali
nonchè  la costruzione di rifugi per cani deve
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di massima:
1) le strutture devono garantire agli animali
ricoverati buone condizioni di vita, di igiene, di
pulizia e la non promiscuità ;
  2) i locali di ricovero devono essere facilmente
lavabili e disinfettabili e disporre almeno
di:
a) pareti e pavimenti facili da pulire;
  b) condizioni soddisfacenti di ventilazione
e di illuminazione.
  c) sistema di drenaggio soddisfacenti disposto
in modo da consentire un agevole smaltimento
dei rifiuti liquidi e solidi;
  d) disponibilità  di acqua potabile in quantità
adeguata alle esigenze alimentari e di igiene
e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature.
  Nel caso di mancanza o insufficienza di acqua
potabile può  essere consentito il ricorso ad
altra acqua a condizione, però , che sia stata sottoposta
ad adeguati trattamenti idonei a renderla
rispondente ai requisiti richiesti per le acque
potabili.
  e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e
protetti da rete di protezione, per il movimento
degli animali;
  3) Esistenza di appositi locali da adibire ad
ambulatorio veterinario, ricovero del custode,
amministrazione, deposito, derrate, deposito dei
disinfettanti.

 

 

ARTICOLO 26

 Per le violazioni alle norme della presente legge
si applicano le sanzioni previste dall' art. 4 della
Legge 14- 8- 1991 n. 281.
  Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2 e 3, del richiamato art-
5 vengono versate in apposito capitolo delle entrate
del bilancio regionale mediante versamento
in c/ c postale intestato a " Regione Basilicata
Servizio Tesoreria" e sono utilizzate nell' esercizio
finanziario successivo per le finalità  della
presente legge.
  Le entrate derivanti, invece, dalle sanzioni
amministrative di cui al comma 4 del richiamato
art. 5 confluiscono nel fondo per l' attuazione della
legge medesima, prevista dall' art. 8, e vengono
versate su c/ c postale n. 11580016 intestato a " Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo - Legge
14- 8- 1991 n. 281".

 

 

ARTICOLO 27

 Nello stato di previsione dell' entrata o della
spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1992
sono introdotte le seguenti variazioni in termini
di competenza e di cassa:
 Nello stato di previsione dell' entrata o della
spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1992
sono introdotte le seguenti variazioni in termini
di competenza e di cassa:
  Entrata
in aumento
cap. 260 (di nuova istituzione) " Assegnazioni dello
Stato ai sensi della legge 14- 8- 1991 n. 281 in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo"
L. 30.680.052

 Nello stato di previsione dell' entrata o della
spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1992
sono introdotte le seguenti variazioni in termini
di competenza e di cassa:
OMISSIS
Uscita
in aumento
cap. 4020 (di nuova istituzione) " interventi di competenza
regionale e contributi ai Comuni, singoli
o associati, per le finalità  di cui alla legge
14- 8- 1991 n. 281 in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo".  L. 30.680.052

 

 

ARTICOLO 28

 La presente legge è  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
 Potenza, 25 gennaio 1993